IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria  2010,  e  in  particolare
l'articolo 12, recante  delega  al  Governo  per  l'attuazione  della
direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  6
maggio 2009; 
  Vista  la  direttiva  2009/43/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 6 maggio  2009,  che  semplifica  le  modalita'  e  le
condizioni dei trasferimenti all'interno delle comunita' di  prodotti
per la difesa; 
  Vista la posizione  comune  2003/468/PESC  del  Consiglio,  del  23
giugno 2003, sul controllo dell'intermediazione di armi; 
  Vista la  posizione  comune  2008/944/PESC  del  Consiglio,  dell'8
dicembre 2008, che definisce norme  comuni  per  il  controllo  delle
esportazioni di tecnologia e attrezzature militari; 
  Viste le direttive 2010/80/UE della Commissione,  del  22  novembre
2010,  e  2012/10/UE  della  Commissione,  del  22  marzo  2012,  che
modificano la direttiva 2009/43/CE per quanto  riguarda  l'elenco  di
prodotti per la difesa; 
  Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 4 giugno 2010, n. 96, e in
particolare le lettere f) e i); 
  Vista la legge 9 luglio 1990,  n.  185,  recante  nuove  norme  sul
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di
armamento; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  14
gennaio 2005, n. 93, recante nuovo regolamento  di  esecuzione  della
legge 9 luglio 1990, n. 185; 
  Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110,  recante  norme  integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni
e degli esplosivi e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante  codice
dell'ordinamento militare; 
  Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
15 dicembre 1994, che definisce le dotazioni  organiche  destinate  a
far  parte  dell'Unita'   per   le   autorizzazioni   dei   materiali
d'armamento; 
  Visto il testo unico di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; 
  Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,  recante  regolamento
per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle  leggi
di pubblica sicurezza, e successive integrazioni e modificazioni; 
  Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124,  recante  norme  relative  al
sistema di informazione per la sicurezza  della  Repubblica  e  nuova
disciplina del segreto; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
8 aprile 2008, recante criteri per  l'individuazione  delle  notizie,
delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle
cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  12
giugno 2009, n. 7, recante  determinazione  dell'ambito  dei  singoli
livelli di segretezza, dei soggetti con  potere  di  classifica,  dei
criteri  di  individuazione  delle  materie  oggetto  di  classifica,
nonche' dei modi  di  accesso  nei  luoghi  militari  o  definiti  di
interesse per la sicurezza della Repubblica; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
22 luglio 2011, recante disposizioni per la tutela amministrativa del
segreto di Stato e delle informazioni classificate; 
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
doganale, di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
gennaio 1973, n. 43; 
  Visti il regolamento (CEE) 2913/1992 del Consiglio, del 12  ottobre
1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e il regolamento
(CE) n. 450/2008 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  23
aprile 2008, che istituisce il codice  doganale  comunitario  (codice
doganale aggiornato); 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  4
novembre 2010, n. 242, recante definizione dei termini di conclusione
dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle
operazioni doganali di importazione e di esportazione; 
  Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista la legge 29 ottobre 1997, n. 374, recante norme per la  messa
al bando delle mine antipersona; 
  Vista  la  legge  14  giugno  2011,  n.  95,  recante  ratifica  ed
esecuzione della convenzione di  Oslo  sulla  messa  al  bando  delle
munizioni a grappolo, fatta a Dublino  il  30  maggio  2008,  nonche'
norme di adeguamento dell'ordinamento interno; 
  Vista  la  legge  26  marzo  1999,  n.  106,  recante  ratifica  ed
esecuzione della convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di
produzione e di trasferimento delle mine  antipersona  e  sulla  loro
distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997, nonche'  modifiche
alla legge 29 ottobre 1997, n. 374; 
  Visto il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del  5  maggio
2009,  che  istituisce  un  regime  comunitario  di  controllo  delle
esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del  transito
di prodotti a duplice uso; 
  Vista la raccomandazione n. 2011/24/UE della  Commissione,  dell'11
gennaio 2011, relativa alla certificazione delle imprese operanti nel
settore della difesa, conformemente all'articolo  9  della  direttiva
2009/43/CE; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 9 marzo 2012; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati; 
  Considerato  che  le  competenti  Commissioni  del   Senato   della
Repubblica non hanno espresso il parere nel termine prescritto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 maggio 2012; 
  Sulla proposta dei Ministri per gli affari  europei,  degli  affari
esteri e della difesa, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, della giustizia,  dell'interno,
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Modificazioni al capo I 
                  della legge 9 luglio 1990, n. 185 
 
  1. Al capo I della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) prima dell'articolo 1, e' inserito il seguente: 
 
                              «Art. 01. 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  della  presente  legge  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a) "prodotti per la difesa": i materiali di cui all'allegato alla
direttiva 2009/43/CE e successive modificazioni; 
    b) "materiali d'armamento": i materiali di  cui  all'articolo  2,
tra i quali sono compresi i prodotti per la difesa; 
    c) "trasferimento  intracomunitario":  qualsiasi  trasmissione  o
spostamento  di  materiali  d'armamento  da   un   fornitore   a   un
destinatario situato in un altro Stato membro dell'Unione europea; 
    d)  "transito":  sia  il  transito  interno,  vale  a   dire   la
circolazione  di  materiali  d'armamento   di   origine   comunitaria
all'interno del  territorio  doganale  della  Comunita'  europea  con
attraversamento del territorio di uno Stato terzo, ovvero  Stato  non
appartenente all'Unione europea, senza che  muti  la  loro  posizione
doganale, sia il transito esterno, vale a  dire  la  circolazione  di
materiali d'armamento di  origine  non  comunitaria  all'interno  del
territorio doganale della Comunita' europea per  essere  destinati  a
uno Stato membro diverso da quello di entrata, o per essere esportati
verso Stati terzi; 
    e) "trasbordo":  lo  spostamento  (imbarco/sbarco)  di  materiali
d'armamento da un mezzo di  trasporto  a  un  altro  all'interno  del
territorio comunitario; 
    f) "importazione": l'operazione di  movimentazione  di  materiali
d'armamento da fornitori situati al di fuori del territorio  doganale
della Comunita' verso destinatari situati nel  territorio  nazionale.
In tale tipologia di operazione rientrano i seguenti regimi doganali:
immissione  in  libera  pratica  e  in  consumo;  deposito  doganale;
perfezionamento  attivo;  trasformazione  sotto  controllo  doganale;
ammissione temporanea; reimportazione, cosi' come definite dal codice
doganale comunitario; 
    g) "esportazione": l'operazione di  movimentazione  di  materiali
d'armamento da un fornitore stabilito nel territorio nazionale a  uno
o piu' destinatari stabiliti al  di  fuori  del  territorio  doganale
della Comunita'. In tale tipologia di operazione rientrano i seguenti
regimi doganali: esportazione  definitiva;  perfezionamento  passivo;
riesportazione; esportazione  temporanea,  cosi'  come  definite  dal
codice doganale comunitario; 
    h)  "trasferimento  intangibile"  di  materiali  d'armamento:  la
trasmissione di software o di tecnologia  effettuata  mediante  mezzi
elettronici, telefax, telefono, posta elettronica o  qualunque  altro
mezzo, compresa la messa a disposizione in forma elettronica di  tali
software e tecnologie al di fuori del territorio nazionale; 
    i) "fornitore": la persona fisica  o  giuridica  stabilita  nella
Comunita' che e' legalmente responsabile di un trasferimento; 
    l) "destinatario": la persona fisica o giuridica stabilita  nella
Comunita' che  e'  legalmente  responsabile  della  ricezione  di  un
trasferimento; 
    m)  "autorizzazione  al   trasferimento   intracomunitario":   la
licenza, rilasciata da un'autorita' nazionale  di  uno  Stato  membro
dell'Unione europea ai sensi della direttiva 2009/43/CE, che permette
ai fornitori di trasferire materiali d'armamento  a  un  destinatario
situato in un altro Stato membro; 
    n) "autorizzazione all'esportazione": la licenza,  rilasciata  ai
sensi della direttiva 2009/43/CE, a fornire materiali  d'armamento  a
una  persona  fisica  o  giuridica  stabilita  in   uno   Stato   non
appartenente all'Unione europea; 
    o) "attraversamento intracomunitario": il trasporto di  materiali
d'armamento attraverso uno o piu' Stati membri  diversi  dallo  Stato
membro di origine e dallo Stato membro di destinazione; 
    p) "attivita' di  intermediazione":  attivita'  poste  in  essere
esclusivamente da  soggetti  iscritti  al  registro  nazionale  delle
imprese di cui all'articolo 3 della presente legge che: 
      1) negoziano o organizzano transazioni che  possono  comportare
il trasferimento di beni figuranti nell'elenco comune  dei  materiali
d'armamento da uno Stato  membro  o  da  uno  Stato  terzo  verso  un
qualsiasi altro Stato; 
      2) acquistano, vendono o dispongono il  trasferimento  di  tali
beni in loro possesso da un Stato membro o terzo verso  un  qualsiasi
altro Stato membro o terzo; 
    q) "delocalizzazione produttiva": il trasferimento  da  parte  di
una impresa nazionale di  processi  produttivi,  ovvero  di  fasi  di
lavorazione, inerenti materiali d'armamento nel territorio  di  Paesi
terzi.»; 
    b) all'articolo 1: 
      1) al comma 1, le  parole:  «e  il  transito  di  materiale  di
armamento nonche' la cessione delle relative licenze  di  produzione»
sono sostituite dalle seguenti:  «,  il  transito,  il  trasferimento
intracomunitario  e  l'intermediazione  di  materiale  di  armamento,
nonche' la  cessione  delle  relative  licenze  di  produzione  e  la
delocalizzazione produttiva»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.  L'esportazione,
l'importazione, il  transito,  il  trasferimento  intracomunitario  e
l'intermediazione dei materiali di armamento, di cui all'articolo  2,
nonche' la  cessione  delle  relative  licenze  di  produzione  e  la
delocalizzazione  produttiva,  sono  soggetti  a   autorizzazioni   e
controlli dello Stato.»; 
      3) al comma 4: 
        3.1) le parole: «e transito» sono sostituite dalle  seguenti:
« , transito e intermediazione»; 
        3.2)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente   periodo:   «Le
operazioni di trasferimento intracomunitario sono consentite  con  le
modalita' di cui al capo IV, sezione I.»; 
      4) il comma 5 e' sostituito dal seguente:  «5.  L'esportazione,
il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di
materiali di armamento, nonche' la cessione delle relative licenze di
produzione e la delocalizzazione produttiva, sono vietati quando sono
in contrasto con la  Costituzione,  con  gli  impegni  internazionali
dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e  con
i fondamentali interessi della sicurezza  dello  Stato,  della  lotta
contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con  altri
Paesi, nonche' quando  mancano  adeguate  garanzie  sulla  definitiva
destinazione dei materiali di armamento.»; 
      5) al comma 6: 
        5.1) all'alinea, le parole: «ed il transito» sono  sostituite
dalle seguenti: «, il transito, il trasferimento  intracomunitario  e
l'intermediazione»; 
        5.2) alla lettera c) sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: « o da  parte  dell'Organizzazione  per  la  sicurezza  e  la
cooperazione in Europa (OSCE)»; 
        6) al comma 7, le parole: «ed il  transito»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, il transito, il trasferimento  intracomunitario  e
l'intermediazione di mine  terrestri  anti-persona,  di  munizioni  a
grappolo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 giugno  2011,
n. 95,»; 
        7) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: 
      «7-bis. La cessione all'estero delle licenze di produzione e la
delocalizzazione produttiva di materiali di  armamento  da  parte  di
imprese iscritte al registro  di  cui  all'articolo  3  sono  vietate
qualora concernenti Stati oggetto di divieto ai sensi del comma 6, in
tutti i casi  in  cui  mancano  adeguate  garanzie  sulla  definitiva
destinazione dei relativi materiali prodotti  nello  Stato  terzo,  e
inoltre, fatti salvi gli accordi specifici da Stato a  Stato,  quando
hanno a oggetto informazioni classificate.»; 
        8) al comma 9,  lettera  b),  dopo  le  parole:  «concessioni
dirette»   sono   inserite   le   seguenti:   «e   i    trasferimenti
intracomunitari»; 
        9) al comma 11, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
«Le disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano  quando  i
trasferimenti  intracomunitari  e  le   esportazioni   dei   predetti
materiali sono destinati a enti  governativi  o  Forze  armate  o  di
polizia.»; 
        10) dopo il comma 11, sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
      «11-bis.  Le  operazioni  di  cui  al  presente  articolo  sono
effettuate nel rispetto dei principi di  cui  alle  posizioni  comuni
2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, e 2008/944/PESC  del
Consiglio, dell'8 dicembre 2008. 
        11-ter. La presente legge si applica alle esportazioni  e  ai
trasferimenti  intracomunitari  anche  quando  realizzati  attraverso
trasferimenti intangibili. 
        11-quater.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   -
Dipartimento  informazioni  per  la   sicurezza,   in   presenza   di
informazioni classificate: 
          a)   esprime   pareri   vincolanti   al   rilascio    delle
autorizzazioni di cui agli articoli 9, 10-quater, 10-quinquies e 13; 
          b) autorizza le operazioni  e  le  attivita'  di  cui  agli
articoli 16 e 21.»; 
    c) all'articolo 2: 
      1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. L'elenco dei materiali di  armamento,  da  comprendere  nelle
categorie di cui al comma 2 e' individuato anche con  riferimento  ai
prodotti per la difesa di cui all'allegato alla direttiva 2009/43/CE,
e successive modificazioni. L'individuazione  di  nuove  categorie  e
l'aggiornamento dell'elenco dei  materiali  di  armamento,  ove  resi
necessari da disposizioni comunitarie, sono disposti con decreto  del
Ministro della difesa,  di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello  sviluppo
economico,   avuto   riguardo   all'evoluzione    della    produzione
industriale,   a   quella   tecnologica,   nonche'    agli    accordi
internazionali cui l'Italia aderisce.»; 
      2) al comma 4: 
        2.1) alla lettera a), dopo  la  parola:  «esportazione»  sono
inserite  le  seguenti:  «e  dei  trasferimenti  verso  altri   Stati
dell'Unione europea»; 
        2.2) alla lettera b), dopo  la  parola:  «esportazione»  sono
inserite le seguenti: «, trasferimento verso altri Stati  dell'Unione
europea»; 
      3) al comma 6,  dopo  le  parole:  «  e  dell'interno,  »  sono
inserite  le   seguenti:   «   entro   trenta   giorni   dalla   data
dell'istanza,»; 
    d) all'articolo 3, il comma 1, e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Il  registro   nazionale   delle   imprese   e'   disciplinato
dall'articolo 44 del codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»; 
    e) all'articolo 4, il comma 1, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le modalita'  per  l'iscrizione  al  registro  nazionale  delle
imprese e il funzionamento della  Commissione  per  la  tenuta  dello
stesso sono disciplinati dagli articoli da 123 a 130 del testo  unico
delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento  militare,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.
90.»; 
    f) all'articolo 5: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «Il  Presidente  del
Consiglio dei Ministri invia al Parlamento una relazione entro il  31
marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e  svolte
entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche  con  riguardo  alle
operazioni svolte  nel  quadro  di  programmi  intergovernativi  o  a
seguito  di  concessione  di  licenza   globale   di   progetto,   di
autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione  generale
o in relazione ad  esse,  fermo  l'obbligo  governativo  di  riferire
analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti  della
relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione.»; 
      2) al comma 3-bis, dopo le parole: «globale di  progetto»  sono
inserite le seguenti: «e di  autorizzazione  globale  e  generale  di
trasferimento». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 12 della legge 15  dicembre  2011,
          n.  217  (Disposizioni  per   l'adempimento   di   obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee  -  Legge  comunitaria  2010),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita: 
              «Art. 12 (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della
          direttiva  2009/43/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 6 maggio 2009). - 1. Il Governo e'  delegato
          ad  adottare  uno  o  piu'  decreti  legislativi  per  dare
          attuazione alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del  6  maggio  2009,  che  semplifica  le
          modalita' e le  condizioni  dei  trasferimenti  all'interno
          delle  Comunita'  di  prodotti  per  la  difesa,  entro  la
          scadenza del termine di recepimento  fissato  dalla  stessa
          direttiva e  nel  rispetto  dei  principi  contenuti  nella
          medesima nonche' nelle posizioni comuni  2003/468/PESC  del
          Consiglio e 2008/944/PESC  del  Consiglio,  rispettivamente
          del 23 giugno 2003 e dell'8 dicembre 2008. 
              2. La delega di cui al comma 1 deve  essere  esercitata
          in conformita' ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990,
          n. 185. 
              3. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati,  su  proposta  del  Ministro  per  le   politiche
          europee, di concerto con i Ministri per la  semplificazione
          normativa,  degli  affari  esteri,  della   difesa,   della
          giustizia, dell'interno e dell'economia  e  delle  finanze,
          sentito  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con  le
          modalita' e le procedure di cui all'art. 1  della  legge  4
          giugno 2010, n. 96, con particolare riferimento, in ragione
          della  materia  trattata,  al   parere   delle   competenti
          Commissioni parlamentari e  nel  rispetto  dei  principi  e
          criteri direttivi generali di cui all'art. 2 della medesima
          legge 4 giugno 2010, n. 96, e  all'art.  1  della  presente
          legge,  prevedendo,  ove  necessario,  semplificazioni   di
          natura organizzativa e  amministrativa,  nonche'  ulteriori
          fattispecie  sanzionatorie  di  natura  amministrativa  nel
          rispetto dei principi di cui alla legge 9 luglio  1990,  n.
          185. 
              4. Con uno o  piu'  regolamenti  si  provvede  ai  fini
          dell'esecuzione ed attuazione dei  decreti  legislativi  di
          cui al presente articolo, con le modalita'  e  le  scadenze
          temporali ivi previste. 
              5.  Gli  oneri  relativi  alle  autorizzazioni  per  le
          forniture, alle certificazioni e ai controlli  da  eseguire
          da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione  delle
          disposizioni di cui al  presente  articolo,  sono  posti  a
          carico   dei   soggetti   interessati,   secondo    tariffe
          determinate sulla base del costo  effettivo  del  servizio,
          ove  cio'  non  risulti  in  contrasto  con  la  disciplina
          comunitaria. Le tariffe  di  cui  al  presente  comma  sono
          determinate con decreto del Ministro degli  affari  esteri,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.
          Gli  introiti  derivanti  dal   pagamento   delle   tariffe
          determinate  ai  sensi  del  presente  comma  sono  versati
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          successivamente  riassegnati,  nei  limiti  previsti  dalla
          legislazione vigente, alle amministrazioni  che  rilasciano
          le citate autorizzazioni e certificazioni ed  effettuano  i
          controlli previsti dal presente articolo. 
              6. I tempi di  rilascio  dei  pareri  tecnici  e  delle
          autorizzazioni connessi alle attivita' di certificazione di
          cui alla direttiva 2009/43/CE sono disciplinati  secondo  i
          principi di semplificazione e trasparenza di cui alla legge
          9 luglio 1990, n. 185, non potendo, comunque,  superare  la
          durata massima di trenta giorni.». 
              - La direttiva 2009/43/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          10 giugno 2009, n. L 146. 
              - La direttiva 2010/80/CE e' pubblicata  nella  G.U.U.E
          24 novembre 2010, n. L 308. 
              - Il testo dell'art. 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96
          (Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi   derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          Legge  comunitaria   2009),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O. cosi' recita: 
              «Art. 2 (Principi e criteri  direttivi  generali  della
          delega legislativa). - 1. Salvi gli  specifici  principi  e
          criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni  di  cui  ai
          capi II e III, e  in  aggiunta  a  quelli  contenuti  nelle
          direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art.
          1 sono informati ai seguenti principi e  criteri  direttivi
          generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni  alle  discipline  stesse,  fatti   salvi   i
          procedimenti  oggetto  di  semplificazione   amministrativa
          ovvero le materie oggetto di delegificazione; 
                c) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledono o espongono a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongono  a
          pericolo  o  danneggiano  l'interesse  protetto;  la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che recano un  danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati nei periodi  precedenti.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  nella
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Entro i limiti  di  pena  indicati  nella  presente
          lettera  sono  previste   sanzioni   identiche   a   quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi  vigenti   per
          violazioni omogenee e di pari  offensivita'  rispetto  alle
          infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
          materie  di  cui  all'art.   117,   quarto   comma,   della
          Costituzione, le sanzioni amministrative  sono  determinate
          dalle regioni; 
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti  le  norme  necessarie  per
          dare attuazione alle direttive, nei soli limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
          n. 183; 
                e)  all'attuazione  di   direttive   che   modificano
          precedenti direttive gia' attuate con legge o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata; 
                f) nella predisposizione dei decreti  legislativi  si
          tiene conto delle eventuali modificazioni  delle  direttive
          comunitarie   comunque   intervenute   fino   al    momento
          dell'esercizio della delega; 
                g) nella  predisposizione  dei  decreti  legislativi,
          relativi alle direttive elencate negli allegati A e  B,  si
          tiene conto delle esigenze di coordinamento  tra  le  norme
          previste nelle direttive medesime e quanto stabilito  dalla
          legislazione  vigente,  con  particolare  riferimento  alla
          normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per  la
          cui revisione e' assicurato il coinvolgimento  delle  parti
          sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali
          specifici avvisi comuni e dell'acquisizione, ove  richiesto
          dalla complessita' della materia, di un parere delle stesse
          parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo; 
                h) quando si verificano sovrapposizioni di competenze
          tra amministrazioni diverse o comunque  sono  coinvolte  le
          competenze  di  piu'  amministrazioni  statali,  i  decreti
          legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
          di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
          differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione  e  le
          competenze delle regioni e degli altri  enti  territoriali,
          le procedure per salvaguardare l'unitarieta'  dei  processi
          decisionali, la trasparenza, la  celerita',  l'efficacia  e
          l'economicita'  nell'azione  amministrativa  e  la   chiara
          individuazione dei soggetti responsabili; 
                i) quando non sono di ostacolo i diversi  termini  di
          recepimento, sono attuate con un unico decreto  legislativo
          le  direttive  che  riguardano  le  stesse  materie  o  che
          comunque   comportano   modifiche   degli    stessi    atti
          normativi.». 
              - La legge 9 luglio  1990,  n.  185  (Nuove  norme  sul
          controllo dell'esportazione, importazione  e  transito  dei
          materiali  di  armamento)  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          14 gennaio 2005, n. 93  (Nuovo  regolamento  di  esecuzione
          della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme  per
          il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei
          materiali  di  armamento)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 3 giugno 2005, n. 127. 
              - La legge 18 aprile 1975, n.  110  (Norme  integrative
          della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle
          munizioni e degli esplosivi) e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105. 
              - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66  (Codice
          dell'ordinamento militare)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 90 (Testo unico delle  disposizioni  regolamentari
          in materia di ordinamento militare, a  norma  dell'art.  14
          della legge 28 novembre 2005, n. 246) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140, S.O. 
              - Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
          del testo unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146. 
              - Il regio decreto 6 maggio 1940, n  635  (Approvazione
          del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18  giugno
          1931,  n.  773,  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149,
          S.O. 
              -  La  legge  3  agosto  2007,  n.  124   (Sistema   di
          informazione per la  sicurezza  della  Repubblica  e  nuova
          disciplina  del  segreto)  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          12  giugno  2009,  n.  7  (Determinazione  dell'ambito  dei
          singoli livelli di segretezza, dei soggetti con  potere  di
          classifica,  dei  criteri  d'individuazione  delle  materie
          oggetto di classifica  nonche'  dei  modi  di  accesso  nei
          luoghi militari o definiti di interesse  per  la  sicurezza
          della Repubblica. Decreto n. 7/2009)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2009, n. 154. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          22 luglio 2011 (Disposizioni per la  tutela  amministrativa
          del segreto di Stato e delle informazioni classificate)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre  2011,  n.
          203. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
          1973,  n.  43   (Approvazione   del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative in materia doganale) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80, S.O. 
              -  Il  regolamento  (CE)  2913/1992  del  Consiglio  e'
          pubblicato nella G.U.C.E. 19 ottobre 1992, n. L 302. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          del 4 novembre 2010, n. 242  (Definizione  dei  termini  di
          conclusione dei procedimenti amministrativi che  concorrono
          all'assolvimento delle operazioni doganali di  importazione
          ed esportazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  14
          gennaio 2011, n. 10. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. 
              - La legge 29 ottobre 1997, n. 374 (Norme per la  messa
          al  bando  delle  mine  antipersona)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1997, n. 256. 
              -  La  legge  14  giugno  2011,  n.  95  (Ratifica   ed
          esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa  al  bando
          delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino  il  30  maggio
          2008,  nonche'  norme   di   adeguamento   dell'ordinamento
          interno) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  4  luglio
          2011, n. 153. 
              -  La  legge  26  marzo  1999,  n.  106  (Ratifica   ed
          esecuzione della  convenzione  sul  divieto  d'impiego,  di
          stoccaggio, di produzione e  di  trasferimento  delle  mine
          antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa  il
          3 dicembre 1997. Modifiche alla legge 29 ottobre  1997,  n.
          374, riguardante la disciplina della messa al  bando  delle
          mine antipersona) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23
          aprile 1999, n. 94, S.O. 
              - Il regolamento (CE) n. 428/2009 e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 29 maggio 2009, n. L 134. 
              - La raccomandazione della Commissione europea  dell'11
          gennaio 2011, relativa alla  certificazione  delle  imprese
          operanti nel settore della difesa conformemente all'art.  9
          della direttiva 2009/43/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio che semplifica le modalita' e le  condizioni  dei
          trasferimenti all'interno della Comunita' di  prodotti  per
          la difesa (Testo rilevante ai fini del SEE), e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 15 gennaio 2011, n. L 11. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per la legge 9 luglio 1990, n.  185,  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 1 della citata legge  n.  185  del
          1990, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 1 (Controllo dello Stato). -  1.  L'esportazione,
          l'importazione,    il    transito,     il     trasferimento
          intracomunitario  e  l'intermediazione  di   materiale   di
          armamento nonche' la cessione  delle  relative  licenze  di
          produzione e la delocalizzazione produttiva  devono  essere
          conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali
          operazioni vengono  regolamentate  dallo  Stato  secondo  i
          principi della Costituzione  repubblicana  che  ripudia  la
          guerra  come  mezzo  di  risoluzione   delle   controversie
          internazionali. 
              2.  L'esportazione,  l'importazione,  il  transito,  il
          trasferimento  intracomunitario  e  l'intermediazione   dei
          materiali di armamento,  di  cui  all'art.  2,  nonche'  la
          cessione  delle  relative  licenze  di  produzione   e   la
          delocalizzazione produttiva, sono soggetti a autorizzazioni
          e controlli dello Stato. 
              3. Il Governo predispone misure idonee  ad  assecondare
          la graduale differenziazione produttiva e la conversione  a
          fini civili delle industrie nel settore della difesa. 
              4.  Le   operazioni   di   esportazione,   transito   e
          intermediazione sono  consentite  solo  se  effettuate  con
          Governi esteri o con imprese autorizzate  dal  Governo  del
          Paese  destinatario.   Le   operazioni   di   trasferimento
          intracomunitario sono consentite con le modalita' di cui al
          capo IV, sezione I. 
              5.  L'esportazione,  il  transito,   il   trasferimento
          intracomunitario  e  l'intermediazione  di   materiali   di
          armamento, nonche' la cessione delle  relative  licenze  di
          produzione e la delocalizzazione produttiva,  sono  vietati
          quando sono in  contrasto  con  la  Costituzione,  con  gli
          impegni  internazionali  dell'Italia,   con   gli   accordi
          concernenti la non  proliferazione  e  con  i  fondamentali
          interessi della sicurezza dello Stato, della  lotta  contro
          il terrorismo e del mantenimento  di  buone  relazioni  con
          altri Paesi, nonche' quando mancano adeguate garanzie sulla
          definitiva destinazione dei materiali di armamento. 
              6.  L'esportazione,  il  transito,   il   trasferimento
          intracomunitario  e  l'intermediazione  di   materiali   di
          armamento sono altresi' vietati: 
                a) verso i Paesi in stato  di  conflitto  armato,  in
          contrasto con i principi dell'art.  51  della  Carta  delle
          Nazioni Unite,  fatto  salvo  il  rispetto  degli  obblighi
          internazionali dell'Italia o le diverse  deliberazioni  del
          Consiglio dei Ministri, da  adottare  previo  parere  delle
          Camere; 
                b) verso  Paesi  la  cui  politica  contrasti  con  i
          principi dell'art. 11 della Costituzione; 
                c)  verso  i  Paesi  nei  cui  confronti  sia   stato
          dichiarato l'embargo  totale  o  parziale  delle  forniture
          belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea
          (UE) o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza  e  la
          cooperazione in Europa (OSCE); 
                d) verso i Paesi i cui Governi sono  responsabili  di
          gravi  violazioni  delle  convenzioni   internazionali   in
          materia di diritti umani, accertate dai  competenti  organi
          delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa (4); 
                e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti  ai
          sensi della legge 26 febbraio 1987,  n.  49,  destinino  al
          proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze  di
          difesa del Paese; verso tali Paesi e' sospesa la erogazione
          di aiuti ai sensi della stessa legge,  ad  eccezione  degli
          aiuti alle popolazioni nei casi  di  disastri  e  calamita'
          naturali. 
              7.  Sono  vietate  la  fabbricazione,   l'importazione,
          l'esportazione,    il    transito,     il     trasferimento
          intracomunitario  e  l'intermediazione  di  mine  terrestri
          anti-persona, di munizioni a grappolo di  cui  all'art.  3,
          comma 1, della  legge  14  giugno  2011,  n.  95,  di  armi
          biologiche,  chimiche  e  nucleari,  nonche'   la   ricerca
          preordinata  alla  loro  produzione  o  la  cessione  della
          relativa tecnologia.  Il  divieto  si  applica  anche  agli
          strumenti e alle tecnologie specificamente  progettate  per
          la costruzione delle suddette armi nonche' a quelle  idonee
          alla  manipolazione  dell'uomo  e  della  biosfera  a  fini
          militari. 
              7-bis.  La  cessione  all'estero   delle   licenze   di
          produzione e la delocalizzazione produttiva di materiali di
          armamento da parte di imprese iscritte al registro  di  cui
          all'art. 3 sono vietate qualora concernenti  Stati  oggetto
          di divieto ai sensi del comma 6, in tutti  i  casi  in  cui
          mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei
          relativi materiali prodotti nello Stato terzo,  e  inoltre,
          fatti salvi gli accordi specifici da Stato a Stato,  quando
          hanno a oggetto informazioni classificate. 
              8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale
          di armamento sono vietate, ad eccezione: 
                a)   delle   importazioni   effettuate   direttamente
          dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa  per
          la   realizzazione   dei   programmi   di   armamento    ed
          equipaggiamento  delle  Forze  armate  e  di  polizia,  che
          possono essere consentite direttamente dalle dogane; 
                b) delle importazioni effettuate da soggetti iscritti
          al registro nazionale delle  imprese  di  cui  all'art.  3,
          previa autorizzazione di cui all'art. 13; 
                c)  delle  importazioni  temporanee,  effettuate   da
          soggetti iscritti al registro nazionale  delle  imprese  di
          cui all'art. 3, per la revisione dei materiali  d'armamento
          in precedenza esportati; 
                d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  in   relazione
          all'esercizio  di  attivita'   di   carattere   storico   o
          culturale, previe le  autorizzazioni  di  polizia  previste
          dall'art. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110; 
                e)  delle  importazioni  temporanee   effettuate   da
          imprese   straniere   per   la   partecipazione   a   fiere
          campionarie,  mostre  ed  attivita'  dimostrative,   previa
          autorizzazione  del  Ministero  dell'interno  rilasciata  a
          seguito di nulla osta del Ministero della difesa. 
              9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge: 
                a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente
          o  per  conto  dell'Amministrazione  dello  Stato  per   la
          realizzazione  di  propri   programmi   di   armamento   ed
          equipaggiamento delle Forze armate e di polizia; 
                b)  le  esportazioni  o  concessioni  dirette   e   i
          trasferimenti intracomunitari da Stato a Stato, a  fini  di
          assistenza militare, in base ad accordi internazionali; 
                c)  il  transito  di  materiali  di  armamento  e  di
          equipaggiamento per i bisogni di Forze dei  Paesi  alleati,
          secondo la  definizione  della  Convenzione  sullo  statuto
          delle Forze  della  NATO,  purche'  non  siano  invocate  a
          qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII  e
          XIV  della  Convenzione  tra  gli  Stati  partecipanti   al
          Trattato Nord Atlantico, ratificata con legge  30  novembre
          1955, n. 1335. 
              10. Le esportazioni  temporanee  di  cui  al  comma  9,
          lettera a), sono comunque vietate verso i Paesi di  cui  al
          comma 6 del presente articolo. 
              11.  Sono  escluse  altresi'  dalla  disciplina   della
          presente legge le armi sportive  e  da  caccia  e  relative
          munizioni; le cartucce per uso industriale e  gli  artifizi
          luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di
          cui all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110,  nonche'
          le  armi  corte  da  sparo  purche'  non  automatiche;   le
          riproduzioni di armi antiche e  gli  esplosivi  diversi  da
          quelli ad uso militare. Le disposizioni del presente  comma
          non si applicano quando i trasferimenti  intracomunitari  e
          le esportazioni dei predetti  materiali  sono  destinati  a
          enti governativi o Forze armate o di polizia. 
              11-bis. Le operazioni di cui al presente articolo  sono
          effettuate nel rispetto dei principi di cui alle  posizioni
          comuni 2003/468/PESC del 23  giugno  2003  e  2008/944/PESC
          dell'8 dicembre 2008. 
              11-ter. La presente legge si applica alle  esportazioni
          e ai trasferimenti intracomunitari anche quando  realizzati
          attraverso trasferimenti intangibili. 
              11-quater. La Presidenza del Consiglio dei  Ministri  -
          Dipartimento informazioni per la sicurezza, in presenza  di
          informazioni classificate: 
                a)  esprime  pareri  vincolanti  al  rilascio   delle
          autorizzazioni  di  cui   agli   articoli   9,   10-quater,
          10-quinquies e 13; 
                b) autorizza le operazioni e le attivita' di cui agli
          articoli 16 e 21.». 
              - Il testo dell'art. 2 della citata legge  n.  185  del
          1990, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2 (Materiali di armamento). - 1.  Ai  fini  della
          presente legge, sono materiali di armamento quei  materiali
          che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e
          di progettazione, sono tali da considerarsi  costruiti  per
          un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia. 
              2. I materiali di armamento di  cui  al  comma  1  sono
          classificati nelle seguenti categorie: 
                a) armi nucleari, biologiche e chimiche; 
                b)   armi   da   fuoco   automatiche    e    relativo
          munizionamento; 
                c) armi ed armamento di  medio  e  grosso  calibro  e
          relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui
          al comma 3; 
                d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri; 
                e) carri e veicoli appositamente  costruiti  per  uso
          militare; 
                f)  navi  e  relativi  equipaggiamenti  appositamente
          costruiti per uso militare; 
                g)    aeromobili    ed    elicotteri    e    relativi
          equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare; 
                h) polveri, esplosivi, propellenti, ad  eccezione  di
          quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'art. 1; 
                i) sistemi o apparati elettronici,  elettro-ottici  e
          fotografici appositamente costruiti per uso militare; 
                l)   materiali   speciali   blindati    appositamente
          costruiti per uso militare; 
                m) materiali specifici per l'addestramento militare; 
                n)   macchine,   apparecchiature   ed    attrezzature
          costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo
          delle armi e delle munizioni; 
                o) equipaggiamenti speciali  appositamente  costruiti
          per uso militare. 
              3. L'elenco dei materiali di armamento, da  comprendere
          nelle categorie di cui al comma 2 e' individuato anche  con
          riferimento ai prodotti per la difesa di  cui  all'allegato
          alla  direttiva  2009/43/CE,  e  successive  modificazioni.
          L'individuazione  di  nuove  categorie  e   l'aggiornamento
          dell'elenco dei materiali di armamento, ove resi  necessari
          da disposizioni comunitarie, sono disposti con decreto  del
          Ministro della difesa, di concerto  con  i  Ministri  degli
          affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle  finanze
          e dello sviluppo economico, avuto  riguardo  all'evoluzione
          della produzione industriale, a quella tecnologica, nonche'
          agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce. 
              4.  Ai  fini  della  presente  legge  sono  considerati
          materiali di armamento: 
                a) ai soli fini dell'esportazione e dei trasferimenti
          verso altri Stati dell'Unione europea le parti di  ricambio
          e quei componenti specifici dei materiali di cui  al  comma
          2, identificati nell'elenco di cui al comma 3; 
                b) limitatamente  alle  operazioni  di  esportazione,
          trasferimento verso  altri  Stati  dell'Unione  europea,  i
          disegni,   gli   schemi   ed   ogni   tipo   ulteriore   di
          documentazione    e    d'informazione    necessari     alla
          fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui
          al comma 2. 
              5. La presente legge si applica anche alla  concessione
          di  licenze  per  la  fabbricazione  fuori  del  territorio
          nazionale dei materiali di cui al comma 2 e alla lettera a)
          del comma 4. 
              6. La prestazione di servizi per l'addestramento e  per
          la manutenzione, da effettuarsi  in  Italia  o  all'estero,
          quando non sia gia' stata  autorizzata  contestualmente  al
          trasferimento  di  materiali  di  armamento,  e'   soggetta
          esclusivamente al nulla osta  del  Ministro  della  difesa,
          sentiti i Ministri  degli  affari  esteri  e  dell'interno,
          entro  trenta  giorni  dalla  data  dell'istanza,   purche'
          costituisca  prosecuzione  di  un  rapporto  legittimamente
          autorizzato. 
              7.  La  trasformazione  o  l'adattamento  di  mezzi   e
          materiali per uso civile forniti  dal  nostro  Paese  o  di
          proprieta' del committente, sia in Italia  sia  all'estero,
          che  comportino,  per  l'intervento  di  imprese  italiane,
          variazioni  operative  a  fini  bellici  del  mezzo  o  del
          materiale, sono autorizzati secondo le  disposizioni  della
          presente legge.». 
              - Il testo dell'art. 3 della citata legge  n.  185  del
          1990, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 3 (Registro nazionale delle  imprese).  -  1.  Il
          registro nazionale delle imprese e' disciplinato  dall'art.
          44 del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
              2. Solo agli iscritti  al  registro  nazionale  possono
          essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare  trattative
          contrattuali e ad effettuare  operazioni  di  esportazione,
          importazione, transito di materiale di armamento. 
              3. L'iscrizione al registro di cui  al  comma  1  tiene
          luogo  dell'autorizzazione  di  cui  all'art.   28,   comma
          secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
          approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  fermi
          restando i requisiti indicati all'art.  9  della  legge  18
          aprile 1975, n. 110. 
              4. Le domande  di  iscrizione  al  registro  nazionale,
          corredate  della  documentazione  necessaria  a  comprovare
          l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo  le  modalita'
          che saranno  prescritte  con  decreto  del  Ministro  della
          difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del
          commercio con  l'estero,  devono  essere  presentate  dalle
          imprese che vi abbiano interesse purche'  in  possesso  dei
          seguenti requisiti soggettivi: 
                a) per le imprese individuali e per  le  societa'  di
          persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore  o  del
          legale rappresentante, ovvero la residenza  in  Italia  dei
          suddetti, purche' cittadini di Paesi legati  all'Italia  da
          un trattato per la collaborazione giudiziaria; 
                b) per le societa' di  capitali,  purche'  legalmente
          costituite  in  Italia   ed   ivi   esercitanti   attivita'
          concernenti materiali soggetti al controllo della  presente
          legge, la residenza in Italia  dei  soggetti  titolari  dei
          poteri di rappresentanza  ai  fini  della  presente  legge,
          purche' cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia  da
          un trattato per la collaborazione giudiziaria. 
              5.  Possono  essere  altresi'  iscritti   al   registro
          nazionale  i  consorzi  di  imprese   costituiti   con   la
          partecipazione di una o piu' imprese iscritte  al  registro
          nazionale purche' nessuna delle imprese partecipanti  versi
          nelle condizioni ostative di cui ai commi 8, 9,  10,  11  e
          12, sempreche' il legale rappresentante del consorzio abbia
          i requisiti soggettivi di cui al comma 4, lettera b). 
              6.  Sono  inoltre  iscritti   d'ufficio   al   registro
          nazionale i consorzi  industriali  promossi  a  seguito  di
          specifiche intese intergovernative o  comunque  autorizzati
          dai competenti organi dello Stato italiano. 
              7. Gli iscritti al registro nazionale devono comunicare
          al Ministero della difesa ogni variazione dei  soggetti  di
          cui al comma  4,  lettere  a)  e  b),  e  al  comma  5,  il
          trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi,  la
          trasformazione o l'estinzione dell'impresa. 
              8. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono  dalla
          iscrizione le imprese dichiarate fallite. 
              9. Si applicano le norme di  sospensione,  decadenza  e
          non iscrivibilita' stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n.
          575, nonche' dall'art. 24 della legge 13 settembre 1982, n.
          646. 
              10. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla
          iscrizione le imprese  i  cui  rappresentanti  indicati  al
          comma 4, lettere  a)  e  b),  siano  stati  definitivamente
          riconosciuti   come   appartenuti   o    appartenenti    ad
          associazioni segrete ai sensi dell'art. 1  della  legge  25
          gennaio 1982, n. 17, o  siano  state  condannate  ai  sensi
          della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo  unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto  18
          giugno 1931, n.  773,  e  successive  modificazioni,  della
          legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche' della presente legge. 
              11. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla
          iscrizione le imprese i  cui  legali  rappresentanti  siano
          stati condannati, con sentenza passata  in  giudicato,  per
          reati di commercio illegale di materiali di armamento. 
              12. Non sono iscrivibili o, se iscritte,  sono  sospese
          dalla iscrizione le imprese che, in violazione del  divieto
          di cui all'art. 22, assumano con le funzioni ivi  elencate,
          ex dipendenti delle amministrazioni dello  Stato  prima  di
          tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo. 
              13.  Il  verificarsi  delle  condizioni   di   cui   ai
          precedenti commi 8, 9, 10 e 11 determina la  sospensione  o
          la  cancellazione  dal  registro  nazionale,  disposta  con
          decreto  del  Ministro  della  difesa,  da  comunicare   al
          Ministeri di cui al comma 1. 
              14. Qualora venga rimosso l'impedimento alla iscrizione
          l'impresa  potra'  ottenere  l'iscrizione  stessa   o,   se
          cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale. 
              15.  In  pendenza  dell'accertamento  definitivo  degli
          impedimenti di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12  l'impresa  o
          il consorzio potranno esercitare le normali  attivita'  nei
          limiti  delle  autorizzazioni  concesse  e  in   corso   di
          validita', ad eccezione di quelle oggetto di contestazione.
          Ad   essi   non   potranno    essere    rilasciate    nuove
          autorizzazioni.». 
              - Il testo dell'art. 4 della citata legge  n.  185  del
          1990, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              Art.  4  (Iscrizione  al   registro   nazionale   delle
          imprese). - 1. Le modalita' per  l'iscrizione  al  registro
          nazionale  delle   imprese   e   il   funzionamento   della
          Commissione per la tenuta dello  stesso  sono  disciplinati
          dagli  articoli  da  123  a  130  del  testo  unico   delle
          disposizioni  regolamentari  in  materia   di   ordinamento
          militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          15 marzo 2010, n. 90. 
              2. Per la tenuta del registro nazionale di cui all'art.
          3 e'  costituita  presso  il  Ministero  della  difesa  una
          commissione presieduta da un magistrato  del  Consiglio  di
          Stato, e composta da un rappresentante del Ministero  degli
          affari esteri, del Ministero  dell'interno,  del  Ministero
          delle finanze, del Ministero della  difesa,  del  Ministero
          dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato  e  del
          Ministero del commercio con l'estero. 
              3. Spetta alla commissione: 
                a) deliberare sulla base  dei  requisiti  di  cui  al
          comma  4  dell'art.  3  in   merito   alla   iscrizione   o
          reiscrizione al registro; 
                b) provvedere alla revisione triennale del registro; 
                c) fare rapporto all'autorita'  giudiziaria  ai  fini
          dell'applicazione delle sanzioni per illeciti  relativi  al
          registro; 
                d)  formulare  un   parere   al   Ministro   per   la
          cancellazione e la sospensione dal registro. 
              4. Il funzionamento della commissione  e'  disciplinato
          con decreto del Ministro della  difesa,  emanato  ai  sensi
          dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
              5.  Agli  oneri   relativi   al   funzionamento   della
          commissione   si   provvede   a   carico   degli   ordinari
          stanziamenti dello stato di previsione del Ministero  della
          difesa.». 
              - Il testo dell'art. 5 della citata legge  n.  185  del
          1990, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 5 (Relazione al Parlamento). - 1.  Il  Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  invia  al   Parlamento   una
          relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine  alle
          operazioni  autorizzate  e  svolte  entro  il  31  dicembre
          dell'anno precedente, anche con  riguardo  alle  operazioni
          svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito
          di  concessione  di  licenza  globale   di   progetto,   di
          autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione
          generale  o  in  relazione   ad   esse,   fermo   l'obbligo
          governativo di  riferire  analiticamente  alle  Commissioni
          parlamentari circa i contenuti  della  relazione  entro  30
          giorni dalla sua trasmissione. 
              2. I Ministri degli affari esteri,  dell'interno  della
          difesa, delle  finanze,  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  delle  partecipazioni  statali   e   del
          commercio  con   l'estero,   per   quanto   di   rispettiva
          competenza, riferiscono annualmente sulle attivita' di  cui
          alla  presente  legge  al  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri il quale allega tali relazioni alla  relazione  al
          Parlamento di cui al comma 1. 
              3. La relazione di cui  al  comma  1  dovra'  contenere
          indicazioni analitiche  -  per  tipi,  quantita'  e  valori
          monetari  -  degli  oggetti   concernenti   le   operazioni
          contrattualmente  definite   indicandone   gli   stati   di
          avanzamento  annuali  sulle  esportazioni,  importazioni  e
          transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni  di
          servizi  oggetto  dei  controlli  e  delle   autorizzazioni
          previste  dalla  presente  legge.   La   relazione   dovra'
          contenere  inoltre  la  lista  dei  Paesi  indicati   nelle
          autorizzazioni definitive,  l'elenco  delle  revoche  delle
          autorizzazioni stesse  per  violazione  della  clausola  di
          destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1  e
          15  nonche'  l'elenco  delle  iscrizioni,   sospensioni   o
          cancellazioni nel registro nazionale di cui all'art. 3.  La
          relazione dovra' contenere infine  l'elenco  dei  programmi
          sottoposti a licenza globale di progetto con  l'indicazione
          dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonche' le
          autorizzazioni  concesse  dai  Paesi  partner  relative   a
          programmi a partecipazione italiana e sottoposti al  regime
          della licenza globale di progetto. 
              3-bis. I titolari di licenza globale  di  progettoe  di
          autorizzazione  globale   e   generale   di   trasferimento
          forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una
          relazione analitica sulle attivita'  espletate  sulla  base
          della licenza ottenuta, corredata  dai  dati  su  tutte  le
          operazioni  effettuate.  Tale   documentazione   e'   parte
          integrante della relazione di cui al comma 1.».